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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.04. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/11/2018  [ apri ]
12.04.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Promozione dello svolgimento delle attività dei partiti iscritti nel registro).

  1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.
  2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.
  3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.