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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.36. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/11/2018  [ apri ]
11.36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».
   b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».