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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui al capo II della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:
   a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali;
   b) agevolazioni in favore di partiti e gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
   c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
   b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da altre disposizioni;
   c) coordinamento del testo delle norme vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.