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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.302. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/11/2018  [ apri ]
10.302.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, prestazioni gratuite fino alla fine del comma, con le seguenti: in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore complessivamente superiore nell'anno a euro 3.000 per soggetto da parte di imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

  2. È fatto obbligo ai partiti e movimenti politici di rilasciare ricevuta dei contributi percepiti di qualunque importo, salvo contributi con modalità tracciabile, la cui matrice è conservata per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
  3. Le elargizioni versate o le prestazioni eseguite, in un'unica soluzione, che superano le soglie di cui al comma 1, fatta eccezione per le prestazioni intellettuali, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del partito o movimento politico entro 90 giorni dall'erogazione, per un periodo non inferiore a dodici mesi, corredate della data, dei dati inerenti l'identità del soggetto erogante, l'entità del contributo o la tipologia e l'ammontare della prestazione nonché inserite nel rendiconto di cui all'articolo 8, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  4. Laddove le soglie di cui al comma 1 siano superate attraverso più elargizioni nel corso dello stesso anno solare, la pubblicazione di cui al comma 3 è effettuata entro 30 giorni dal termine di deposito del bilancio del partito o movimento politico riferito all'anno di competenza in cui le elargizioni sono avvenute.
  5. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i contributi non superiori a 50 euro per singola dazione, corrisposti in denaro contante nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici.
  6. In caso di scioglimento anche di una sola delle Camere il termine di pubblicazione di cui al comma 3 è fissato al decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
  7. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici.
  8. I contributi ricevuti in violazione delle prescrizioni e in assenza degli adempimenti di cui ai commi precedenti o in assenza degli adempimenti previsti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro il 30 marzo dell'anno successivo.
  9. In occasione delle consultazioni elettorali amministrative, comprese le elezioni per il rinnovo degli organi regionali ed escluse quelle relative ai comuni con meno di quindicimila abitanti, le liste che presentano candidati trasmettono all'ente locale o regionale il curriculum vitae fornito dai loro candidati ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, per la pubblicazione sul sito internet dell'ente non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
  10. In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti o movimenti politici pubblicano, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni, sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
   all'articolo 13, comma 1,
    sostituire le parole:
viola i divieti di cui all'articolo 10, commi 1, secondo periodo e 2 con le seguenti: che percepisca contributi, prestazioni o altre forme di sostegno in violazione delle forme di pubblicità di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 10, comma 7.
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di contributi in denaro complessivamente inferiori nell'anno a euro 2.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei medesimi contributi.