Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) all'articolo 323 il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».