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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.73. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.73.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
  l-bis) l'articolo 317 è abrogato.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera
n) con la seguente:
   n) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. – (Corruzione). – È punito con la reclusione da quattro a dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
  È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque dà o promette indebitamente denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
  Le pene sono aumentate:
   1) se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie;
   2) se i fatti hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso tributi.
  Se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis, la pena è diminuita fino alla metà».
  dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
   n-
bis) gli articoli 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 e 321 sono abrogati;
   n-ter) all'articolo 322, al secondo e al quarto comma, la parola: «319» è sostituita dalla seguente: «318»;
  sostituire la lettera o) con la seguente:
   o)
all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, alinea, le parole: «da 317 a 320 » sono sostituite dalla seguente: «318»;
    2) al secondo comma, alinea, le parole: «319-quater, secondo comma, 321» sono sostituite dalla seguente: «318»;
  dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) all'articolo 322-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «318»;
    2) al secondo comma, la parola: «321» è sostituita dalle seguenti: «318, comma secondo»;
  sostituire la lettera q) con la seguente:
   q)
all'articolo 322-quater, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 314, 318 e 322-bis»;
    2) le parole: «nel caso di cui all'articolo 319-ter» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di cui all'articolo 318, terzo comma 3, numero 1)»;
  dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
   q-
bis) all'articolo 323-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma è abrogato;
    2) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 318, 322, 322-bis e 323»;
  dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-
bis) all'articolo 629, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri e violazione dei doveri. Se, tuttavia, i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis, la pena è diminuita fino alla metà».