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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.45. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.45.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) all'articolo 168-bis, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Fermo quanto previsto dal primo comma, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis) può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.