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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.276. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.276.
inammissibile

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore dopo che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma organica del processo penale, sia effettivamente accertato il rispetto del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
  3. L'effettiva attuazione del principio di ragionevole durata del processo penale è accertata con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.