Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) all'articolo 323, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza».