Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso con il seguente:
«Solo nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno sei anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno dieci anni se si tratta di recidivi e di quattordici anni se si tratta di delinquenti abituali (102-104), professionali (105) o per tendenza (108)».