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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.252. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.252.

  Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.