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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.251. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.251.

  Al comma 1, lettera h), capoverso, sostituire le parole da: 314, primo comma fino alla fine del capoverso con le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, e 322-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.