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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.220. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.220.
inammissibile

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
dopo l'articolo 133, è aggiunto il seguente:
  « Art. 133-quater. Quando la sentenza di condanna sia pronunciata oltre i termini stabiliti nell'articolo 157, aumentati per effetto dell'interruzione entro i limiti previsti nell'articolo 161, secondo comma, ancorché la prescrizione non sia intervenuta per effetto della sospensione, le pene detentive, determinate a norma degli articoli 132 e 133, sono diminuite di 45 giorni in ragione di ogni semestre eccedente i termini predetti.
  Nel caso previsto dal comma precedente, qualora siano applicate pene pecuniarie, esse sono diminuite di una somma non inferiore a euro 200 e non superiore a euro 400 per ciascun semestre, eccedente i termini indicati nel primo comma.
  Le diminuzioni di pena di cui ai commi precedenti sono applicate dal giudice della cognizione ovvero, qualora ciò non sia possibile, dal giudice dell'esecuzione.
  Nel caso di condanna alla pena dell'ergastolo, le diminuzioni di cui ai commi precedenti sono applicate alla pena che il reo è tenuto ad espiare per la concessione della liberazione condizionale e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.».