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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.215. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.215.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    sostituire la lettera
e) con la seguente:
   e)
all'articolo 159, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
    1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni;
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
    3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi»;
    sopprimere la lettera f);
    dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
all'articolo 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro cinque anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado».