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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.205. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.205.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: rimane altresì sospeso fino alla fine del numero, con le seguenti: può rimanere altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.