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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.183. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.183.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis). Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;
   2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

  I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».