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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.170. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.170.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».