Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 161, secondo comma, le parole da: «un quarto» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».