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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.126. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
1.126.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1), con il seguente:
  1)
al secondo comma, al numero 1) premettere il seguente:
  «01) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale sino alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni. Tale termine può essere prorogato dal giudice di un anno, sino ad un massimo di quattro anni, nei casi di particolare complessità per la molteplicità di fatti oggetto del giudizio ovvero per l'elevato numero di imputati o di persone offese.».