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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.126.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1.126.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 159 del codice penale, secondo comma, al numero 1) premettere il seguente:
    «01) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale sino alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni. Tale termine può essere prorogato dal giudice di un anno, sino ad un massimo di quattro anni, nei casi di particolare complessità per la molteplicità di fatti oggetto del giudizio ovvero per l'elevato numero di imputati o di persone offese.».