Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis) all'articolo 512-bis, primo comma, dopo le parole: «prevenzione patrimoniali o di contrabbando» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356».