Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
4) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio».
5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato».