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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.0201. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2018  [ apri ]
1.0201.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

  ART. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Su richiesta del pubblico ministero, secondo il procedimento di cui ai periodi successivi, volto ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, possono essere sospesi dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c); coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La sospensione può essere, altresì, disposta quando è applicata una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, se il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. La sospensione può essere disposta su richiesta del pubblico ministero, con istanza da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza o dall'adozione dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti presso la cancelleria del giudice che ha proceduto. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
   b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
   c) al comma 5:
  1) la parola: «comportano» è sostituita dalla seguente: «dispongono»;
  2) le parole: «, accertata la sussistenza di una causa di sospensione,» sono soppresse;
   d) al comma 8, la parola: «comportano» è sostituita dalla seguente: «dispongono».