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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.0200. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2018  [ apri ]
1.0200.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

  ART. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. Su richiesta del pubblico ministero, secondo il procedimento di cui ai periodi successivi volto ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, possono essere sospesi dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c). La sospensione può essere disposta su richiesta del pubblico ministero, con istanza da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza o dall'adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente presso la cancelleria del giudice che ha proceduto. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
   b) al comma 1, lettera a), le parole: «, b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e b)».