All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).
1. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazioni non può essere inferiore a un milione di euro».