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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.07. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
01.07.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.  89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazioni non può essere inferiore a un milione di euro».