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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.06. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
01.06.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314.».