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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.03. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
01.03.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

  Art. 531-bis. – (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo). – 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:
   a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
   b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
   c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

  2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.
  3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.
  4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
  5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  6. 1 termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
  7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
  8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
  9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649».