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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.01. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2018  [ apri ]
01.01.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
  «Art. 346-bis. – (Non doversi procedere per estinzione del processo). – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
   a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
   b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
   c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;
   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

  2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
  4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
   a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;
   b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;
   c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;
   d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
   e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
   f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.  533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;
   g) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;
   h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;
   i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;
   l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);
   m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
   n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
   o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.

  6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».