Al comma 10, sostituire le parole: pubblicano, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni, sul proprio sito internet con le seguenti: inviano al Ministero dell'interno che li pubblica in apposita sezione del sito Internet, denominata «Elezioni trasparenti», non oltre il decimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione e pubblicazione dei dati su apposita piattaforma informatica.