stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.124.39.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
0.1.124.39.

  Dopo la lettera d-quater) inserire la seguente:
   d-quinquies) l'articolo 157, primo comma, è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

em. 1.124.