Al comma 1, alla lettera d-ter), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado, sempre che intervenga nel termine perentorio di tre anni dalla prima udienza dibattimentale, fino alla data di esecutività della sentenza di condanna che definisce il giudizio»;
b) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla prima udienza dibattimentale»;
c) il punto 2 è soppresso.