Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«La non punibilità del privato è subordinata alla messa a disposizione di una somma pari all'ammontare o al valore di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o al trafficante di influenze illecite».