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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.101. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/11/2018  [ apri ]
1.101.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
  «La non punibilità del privato è subordinata alla messa a disposizione di una somma pari all'ammontare o al valore di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o al trafficante di influenze illecite».