Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta».