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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
9.6.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e ai movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono la qualità di membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei cinque anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, sempre che gli stessi siano ancora iscritti al partito collegato alla fondazione, all'associazione o al comitato, nonché le fondazioni, le associazioni e i comitati che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestano la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente.