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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
9.3.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire il capoverso 4, con il seguente:
  4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati:
   1) la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei partiti o dei movimenti politici;
   2) ovvero, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei 5 anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che eroghino somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici;
   b) al comma 2, sopprimere il secondo periodo.