Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le persone fisiche e le società erogatrici di finanziamenti o contributi, superiori a 500 euro, in favore di partiti o movimenti politici o di fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati non possono effettuare a titolo oneroso cessioni di beni o prestazioni di servizi nei riguardi degli stessi soggetti nei cinque anni successivi all'anno in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento o del contributo. Il divieto previsto dal primo periodo si applica anche al coniuge o soggetto legato da unione civile o convivente nonché ai parenti e affini entro il quarto grado della persona fisica o del titolare di cariche negli organi di amministrazione o di direzione della società di cui al primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: secondo periodo, e 2, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 9, comma 3.