Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi in cui, in occasione delle campagne elettorali, è normata la possibilità di erogare contributi a uno o più candidati, non si tiene conto del limite di cui al comma 8. Il contributo erogato in favore di ciascun candidato non può essere superiore a euro 50.000 e in ogni caso non può superare il 50 per cento del limite massimo di spesa per il candidato previsto dalla normativa vigente».