Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, le modifiche statutarie che riguardino il numero dei componenti dell'organo, i soggetti designanti e le modalità di designazione e di nomina, nonché i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, si applicano a decorrere dal mandato successivo a quello che segue il mandato dell'organo in carica nel momento in cui le modifiche sono approvate».