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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 149 del 2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

  1. All'articolo 12, del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro»;
   b) al comma 2 sopprimere la parola: «esclusivamente» e sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro»;
   c) al comma 4 sostituire la parola: «25,1» con la seguente: «50,2»;
   d) al comma 6 sostituire le parole: «nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato» con le seguenti: «ripartite, in proporzione ai voti di lista validamente conseguiti, ai partiti iscritti nella II sezione del registro di cui all'articolo 4 e che abbiano conseguito alle ultime elezioni politiche presso la Camera dei deputati almeno il 2 per cento dei voti validi di lista»;
   e) alla rubrica sostituire la parola: «due» con la parola: «quattro».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014 al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni relative al 4 per mille, prevedendo altresì le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai partiti iscritti nella II sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, che abbiano conseguito alle ultime elezioni politiche presso la Camera dei deputati almeno il 2 per cento dei voti validi di lista;
  4. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».