stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.42.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
8.42.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e dalle imprese e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio.

  2-ter. All'articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 195 del 2005 è aggiunta, in fine, la lettera e-bis): «impresa»: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
  2-quater. Ovunque nel decreto legislativo n. 195 del 2005 ricorrano le parole: «L'autorità pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto detentore», con l'esclusione dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11.
  2-quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005 sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-bis. I soggetti vincitori di gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e segnatamente nei settori del servizio idrico, della gestione dell'igiene ambientale, dell'energia e dei trasporti, pubblicano sul proprio sito internet la propria visura camerale storica entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento e la aggiornano ogni anno da allora.
  4-ter. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone con apposito decreto le modalità di pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti il finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o altre associazioni senza fini di lucro da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis.
  4-quater. In caso di omessa pubblicazione è comminata una sanzione di euro 5.000 (cinquemila) per il primo mese di ritardo e di euro 5.000 (cinquemila) per ognuno dei mesi successivi, fino all'avvenuta pubblicazione. Dette somme affluiscono in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le utilizza per finalità di informazione del pubblico».