Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I partiti politici assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito internet, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco degli associati o tesserati o iscritti a piattaforme internet collegate al partito o al movimento politico che svolgono prestazioni gratuite, compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito.».