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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
7.4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con l'elargizione di contributi ai partiti o movimenti politici i soggetti erogatori acconsentono alla pubblicità dei dati di cui al terzo periodo. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi di cui al primo periodo sono annotati, entro novanta giorni decorrenti dalla percezione del contributo, in apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi per un importo complessivo non superiore a euro 5000, fermo restando in ogni caso l'obbligo di rilasciarne ricevuta, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o dal movimento politico.