Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati collegati ad un partito o movimento politico secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.