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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.21.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
7.21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei rispettivi siti internet i partiti o movimenti politici istituiscono un'apposita sezione, denominata «Trasparenza», che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati il rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 5 e l'elenco dei beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui sia intestatario il partito o movimento politico e le sue articolazioni politico organizzative.

  Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo la parola: periodo aggiungere le seguenti: 1-bis.