Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149).
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti politici che intendono presentare candidature in occasione delle elezioni politiche, regionali ed europee sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico»;
b) all'articolo 4, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registro dei partiti politici».