Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Definizione di partito o movimento politico).
1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è sostituito dal seguente: «1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Sono considerati partiti politici, ai fini di cui alla presente legge, i movimenti politici che presentano candidature, in occasione delle competizioni elettorali politiche, regionali ed europee».