Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Consultazioni su piattaforme informatiche finalizzate alla definizione di candidature).
1. La regolarità delle consultazioni indette da partiti o movimenti politici su piattaforme informatiche, finalizzate alla definizione delle candidature per le elezioni politiche, regionali ed europee, è certificata da un notaio con apposita attestazione pubblicata sulla medesima piattaforma su cui si svolge la consultazione.