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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Consultazioni finalizzate alla definizione di candidature).

  1. Qualora i regolamenti e gli statuti dei partiti e dei movimenti politici, così come delle fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati nei modi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, prevedano metodi di consultazione popolare ai fini della formazione delle liste elettorali o della selezione delle candidature alle cariche istituzionali, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di accertare che i soggetti che concorrono con il proprio voto a tali consultazioni siano in possesso di determinati requisiti di rispettabilità, comprovati dal documento di iscrizione nelle liste elettorali, nonché dal certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.