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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.5.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
6.5.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote».
  2. Al comma 5, le parole: «per una durata non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili del reato ovvero per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

I Relatori