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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
6.2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 25, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, laddove il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro. Laddove il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 7, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.».