Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 25, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, laddove il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro. Laddove il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 7, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.».